1. All'articolo 105 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Spettano alla Corte costituzionale i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura,