Art. 3.

      1. All'articolo 105 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Spettano alla Corte costituzionale i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura,

 

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per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge».